Perché l’attività scolastica possa svolgersi in modo sereno e ordinato, conformemente ai principi ispiratori contenuti nel POF, è necessario che ogni componente della comunità – allievi, docenti, genitori, A.T.A.- si assuma la responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo.
Mentre per il personale docente e non docente della scuola questi sono definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento.
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello statuto delle studentesse e degli studenti (ove, fra l’altro, si afferma che …”lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola”) emanato con DPR 24/6/1998 n.249 e sue modifiche( DPR n. 235 del 21 novembre 2007), dal Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con DPR 8/3/1999 n. 275, dal DPR 10/10/1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni, dalla C.M. 15/3/2007.
Tale regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto ha carattere vincolante ed ogni componente si impegna ad osservarlo e a farlo osservare.
Norme di comportamento
Art. 1 – Rispetto delle persone
Tutti sono tenuti in qualunque situazione o momento dell’attività scolastica, ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale, e del Dirigente Scolastico. Sono quindi severamente vietati i comportamenti che arrecano disturbo al regolare andamento dell’attività scolastica e comportamenti che turbano la civile e serena convivenza: minacce, offese, intimidazioni, aggressioni verbali, episodi di violenza fisica e psichica.
Art. 2 – Uscite durante le lezioni ed intervalli
Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dall’aula solo occasionalmente col permesso dell’insegnante per un periodo breve e di norma non più di uno alla volta. Durante i cambi di insegnante è vietato stazionare fuori dall’aula.
Durante gli intervalli gli alunni devono uscire dalle loro aule e sono tenuti a un comportamento corretto e responsabile al di là della sorveglianza che spetta al personale addetto.
Art. 3 – Divieto di fumare
È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.
Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste per legge (L. 16/1/03 n. 3 art.51) e le disposizioni previste dal regolamento disciplinare..
Art. 4 – Uso del cellulare
É assolutamente vietato tenere accesi cellulari, walkman/MP3/I-Pod e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di lezione.
Art. 5 – Uso delle attrezzature e dei locali
Tutti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature secondo le norme di cui all’allegato 1 (Modalità di accesso e gestione dei laboratori)
È vietato, in qualunque modo, danneggiare i locali, gli arredi e le attrezzature scolastiche.
Ogni studente deve collaborare alla buona conservazione dell’edificio scolastico, dell’arredamento e del materiale didattico, in particolare si eviti di sporcare o danneggiare i banchi e le pareti delle aule e di gettare rifiuti sui pavimenti.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la conservazione del materiale lasciato in aula durante o al termine delle lezioni, pertanto ogni studente deve provvedere personalmente alla custodia del proprio materiale.
Tutti sono tenuti a deporre i rifiuti differenziandoli negli appositi contenitori.
Art. 6 - Norme di sicurezza
Tutti sono tenuti a informarsi e ad osservare rigorosamente le norme di sicurezza vigenti all’interno dell’Istituto scolastico.
Art. 7 – Uso degli spazi
La scuola garantisce ai docenti, ai genitori e agli alunni e al personale non docente la disponibilità degli spazi necessari per l’affissione di comunicati, manifesti e di qualunque altro testo che si riferisca alle attività delle varie componenti previste dai Decreti Delegati, perché ne sia informata previamente la Dirigenza Scolastica.
La diffusione di avvisi e volantini è vietata all’interno dell’Istituto.
Art. 8 - Giustificazione delle assenze
a) Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare e puntuale delle lezioni. Le assenze dalle lezioni devono essere sempre giustificate.
b) La giustificazione, compilata e sottoscritta dal genitore che ha apposto la firma sul libretto, deve essere presentata al rientro a scuola all’insegnante della prima ora che, dopo aver verificato l’autenticità della firma e la corretta compilazione del modulo, giustifica l’alunno e ne fa menzione sul registro di classe.
c) L’alunno che al rientro non presenta regolare giustificazione è ammesso in aula con riserva annotata sul registro di classe. Il giorno successivo tale situazione deve essere regolarizzata; in caso contrario l’assenza sarà notificata ai genitori che devono giustificare di persona.
d) Gli allievi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono autogiustificarsi.
e) Quando i motivi addotti per le giustificazioni appaiono insufficienti o inattendibili o quando le assenze si ripetono con eccessiva frequenza, il coordinatore informa il D.S. che avverte la famiglia e il Consiglio di classe.
f) Dopo dieci assenze si richiede una comunicazione diretta da parte del genitore.
Art. 9 - Assenze collettive
a) Per le assenze collettive (partecipazioni a scioperi o manifestazioni) occorre in ogni caso la giustificazione dei genitori anche se si tratta di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni deliberate democraticamente dagli organi rappresentativi degli studenti.
b) Le assenze collettive non decise da un organo interno alla scuola sono considerate ingiustificate e incidono sul voto di condotta.
Art. 10 - Autorizzazioni per studenti pendolari
I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata, legati ad esigenze di orario dei mezzi di trasporto pubblico, saranno concessi solo in casi straordinari, previa apposita richiesta alla Dirigenza Scolastica, che verificherà i possibili orari alternativi. Ovviamente il permesso concesso per l’uscita anticipata all’ultima ora del mattino, non può essere utilizzato quando l’alunno si ferma in città per frequentare attività pomeridiane organizzate dalla scuola. I nomi degli allievi che godono delle suddette concessioni sono segnati sul registro di classe.
Art.11- Entrate posticipate e uscite anticipate
a) Eventuali permessi di entrata e uscita durante il periodo delle lezioni devono essere richiesti alla Dirigenza Scolastica sull'apposito libretto da un genitore. Saranno consentiti solo occasionalmente per eccezionali e documentati motivi di salute e di famiglia.
Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno annotate sul registro di classe.
Gli studenti minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore.
b) Quando le entrate e le uscite e i ritardi sono ripetute o strategici il coordinatore avvisa la famiglia e il Consiglio di Classe ne tiene conto nel voto di condotta.
Art.12 - Ritardi
Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso dal docente se il ritardo non supera i 15’ ed è seriamente motivato; per ritardi superiori è ammesso da un collaboratore del Dirigente Scolastico. In caso di ritardi abituali sarà necessaria la giustificazione sul libretto delle assenze.
Art. 13 - Variazioni di orario per l’assenza dei docenti
L’Istituto assicura la sostituzione dei docenti assenti compatibilmente con la nuova normativa che rende difficile reperire il personale supplente; l’Istituto può decidere di far uscire anticipatamente una classe o di farla entrare alla seconda ora previo avviso sul libretto il giorno precedente.
Art. 14 – Assemblee
Il Consiglio di classe, aperto a studenti e genitori, può essere preceduto da una assemblea di classe della durata di non più di 1 ora.
Per convocare l’assemblea di classe i rappresentanti devono presentare richiesta scritta al Dirigente scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno firmato anche dal docente che concede l’ora; non si possono sempre usare le ore di lezione dello stesso giorno e della stessa materia.
Per l’assemblea d’Istituto la richiesta va effettuata tramite i rappresentanti d’Istituto con le stesse modalità.
Può essere sostituita da iniziative di carattere culturale.
La partecipazione di estranei deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
Le assemblee non si tengono nell’ultimo mese di scuola.
Art. 15 – Studenti maggiorenni: rapporti con le famiglie
In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 (Tutela della privacy), l’alunno maggiorenne che non vuole che la scuola dia informazioni alla famiglia sulla propria situazione didattico-disciplinare deve farne richiesta scritta. Tale decisione, che potrà in seguito essere modificata con revoca scritta, sarà comunicata dalla scuola ai familiari, al consiglio di classe, ai collaboratori scolastici, alle segreterie.
SANZIONI
Per tutti coloro che vengono meno ai propri doveri e ostacolano la civile e serena convivenza e la collaborazione costruttiva all’interno della scuola sono previste sanzioni.
Il presente regolamento stabilisce le sanzioni per gli alunni.
Principi ispiratori
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (art. 4 comma 2 dello Statuto).
La responsabilità è personale.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline ma potrebbe comportare, alla luce delle nuove disposizioni, la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di maturità.
Vi è una correlazione tra reiterazione dell’infrazione e aggravamento della sanzione.
Classificazione delle sanzioni ed organi competenti ad erogarle
Sanzioni
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Organi competenti
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A1) richiamo verbale
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Docente o D.S.
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A2) richiamo scritto
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Docente o D.S.
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A3) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori
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D.S.
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A4) censura scritta con segnalazione alla famiglia
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D.S.
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A5) esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche integrative realizzate fuori sede , pur con obbligo di frequenza in istituto
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D.S. su delibera del Consiglio di Classe (*)
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B) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
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D.S. su delibera del Consiglio di Classe (*)
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C) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
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Consiglio di Istituto
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D) sospensione fino al termine dell’anno scolastico
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Consiglio di Istituto
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E) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi
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Consiglio di Istituto
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F) risarcimento monetario e/o riparazione del danno ( sanzione aggiuntiva ad altre sanzioni)
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D.S. su delibera del Consiglio di Classe (*)
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(*) presenti tutte le componenti, ivi compresi studenti e genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di succesiva e conseguente surroga.
I provvedimenti indicati con la tipologia A riguardano sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica .
I provvedimenti, A2, A3, A4, A5 sono riportati sul registro di classe.
Le altre sanzioni sono riportate anche sul fascicolo personale dell’alunno e seguono lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola, .
Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si opera con un “omissis” sull’identità delle persone coinvolte.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.
I provvedimenti che comportano una formulazione scritta saranno tenuti presenti dal Consiglio di Classe per la formulazione del voto quadrimestrale di condotta e per l’attribuzione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
Correlazione tra sanzioni e infrazioni
A1) richiamo verbale: per infrazione lieve relativa alla frequenza, all’assolvimento dei doveri scolastici e al corretto comportamento nell’ambito dell’istituto.
A2) richiamo scritto: per infrazione lieve (di cui al punto A1), ma ripetuta.
A3) ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità relativa alle assenze non adeguatamente giustificate, al mancato rispetto verso le persone e alla mancata cura degli ambienti e delle attrezzature.
A4) censura scritta con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità di cui al punto A3, ripetuta.
A5) esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche integrative: infrazioni gravi quando, nonostante richiami e sanzioni precedenti, perdura un atteggiamento scorretto tale da pregiudicare il sereno svolgimento delle attività in oggetto. In questo caso permane l’obbligo di frequenza in istituto per lo svolgimento di attività socialmente utili.
B)sospensione fino a 15 giorni: infrazioni gravi e/o reiterate consistenti in comportamenti che provocano danno e offesa alle persone e danneggiamento doloso o colposo delle attrezzature e strutture.
C) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni: nel caso ricorrano le due condizioni seguenti, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) sospensione fino al termine dell’anno scolastico: nel caso ricorrano le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi: nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
F) risarcimento monetario e/o riparazione del danno (come sanzione aggiuntiva ad altre sanzioni): in caso di infrazione consistente in danneggiamenti dolosi o colposi ad ambienti, strutture, attrezzature.
A decorrere dall’anno scolastico 2008/09 “viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.[…]
La valutazione del comportamento è espressa in decimi[…].
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”. (art.2 “Valutazione del comportamento degli studenti” D.L. n. 137 - 1/9/2008).
Ricorsi e Organo di Garanzia
Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni all’Organo di Garanzia dell’Istituto, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.
Il ricorso all’Organo di Garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito e per l’insorgenza di conflitti all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
Fanno parte dell’Organo di Garanzia: il Dirigente Scolastico, due docenti eletti dal Collegio docenti (due effettivi e due supplenti), due studenti (due effettivi e due supplenti), un genitore (effettivo e un supplente) e un rappresentante A.T.A. (effettivo e supplente).
In prima convocazione l’Organo di Garanzia delibera validamente se sono presenti tutti i membri. In seconda convocazione può funzionare anche solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.
Le delibere dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte quando, pur in presenza di astensioni, la maggioranza dei presenti(maggioranza semplice) esprime parere favorevole.
L’Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie
Dall’a.s. 2008/09 viene introdotto il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Vuole essere uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’Istituzione scolastica e la famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola nuclei fondanti dell’azione educativa. La condivisione del patto avviene attraverso l’informazione e la discussione negli Organi collegiali, l’accettazione attraverso la sottoscrizione al momento dell’iscrizione. (All. 2)
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti del 30 settembre 2009 e dal Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2009.
Entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione e conserverà la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
All. 1 - Modalità di accesso e gestione dei laboratori
1. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante e/o in presenza di assistenti tecnici ATA, responsabili dell’utilizzo delle strutture presenti.
2. L’accesso ai laboratori nelle ore previste dall’orario scolastico avviene in presenza dell’ITP e/o dell’insegnante della materia.
3. L’accesso ai laboratori non previste dall’orario settimanale o in orario extracurricolare può avvenire, avendone preventivamente verificata la disponibilità, solo se autorizzato per iscritto. Si invitano i docenti a limitare l’invio anche di ristretti gruppi di alunni durante le ore di lezione se non per motivate e urgenti necessità.
4. L’apertura e chiusura dei laboratori deve avvenire a cura del personale addetto esclusivamente per gli orari di effettivo utilizzo degli stessi. Nel caso in cui gli orari curricolari non dovessero prevedere l’utilizzo di laboratori in alcune ore, i laboratori dovranno essere chiusi e le chiavi temporaneamente conservate dal personale ATA.
5. Ciascun accesso ai laboratori che non sia per attività didattiche curricolari deve essere annotato su apposito registro.
6. È vietato l’utilizzo di supporti informatici e l’installazione di qualsiasi tipo di software senza l’autorizzazione dell’ITP o del docente responsabile.
7. L’accesso ad Internet è consentito solo tramite l’autorizzazione del docente responsabile.
8. È vietata la modifica dell’impostazione di configurazione dei computer dei laboratori.
9. Non è consentito introdurre e consumare nei laboratori cibi e bevande.